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La Legge 28 febbraio 1997, n. 30

Legge 28 febbraio 1997, n. 30
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997." (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti ", nonché quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

(omissis)

Art. 2.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

(omissis)

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota. (1)

(1) Si veda ora il Decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998

(omissis)

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