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La detraibilità delle spese per i sussidi

La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).

Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario.

La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l'applicazione della franchigia prevista per altre situazioni e prodotti. Un esempio:
Supponiamo che per acquistare un computer si sia sostenuta una spesa pari a 2.000 euro, ipotizziamo che in quell'anno si debba allo Stato un'imposta sul reddito pari a 3.000 euro. Si potrà sottrarre da questa cifra un importo pari al 19% di 2.000 euro, quindi 400 euro.

Quale documentazione è necessaria?
Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi 2005 (Modello 730/2006) prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:
• certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
• fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2.840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF. Per la detraibilità di queste spese sanitariesostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
• i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
• i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Questa agevolazione - diversamente da quella prevista per l'IVA - spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all'articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.
Si rileva, inoltre, che la documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella prevista per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (4%) all'atto di acquisto o di importazione degli stessi prodotti.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

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