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LEA (DPCM 12 gennaio 2017 GU 65/17) - testo

LEA (DPCM 12 gennaio 2017 GU 65/17) - testo

LEA : DPCM 12 gennaio 2017 pubblicato il 18-03-2017 su GU 65 supplemento 15 - testo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) (GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15)

Collegamento Permanente LEA GU 65/2017

IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, adottata a New York il  13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009,
n. 18; 
Vista....
omissis...
omissis...
Decreta: 
 
                               Art. 1 
  
                               Oggetto 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le  risorse
finanziarie pubbliche e in  coerenza  con  i  principi  e  i  criteri
indicati  dalla  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dal  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza: 
    a) Prevenzione collettiva e sanita' pubblica; 
    b) Assistenza distrettuale; 
    c) Assistenza ospedaliera. 
  2. I livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui  al  comma  1  si
articolano nelle attivita', servizi  e  prestazioni  individuati  dal
presente  decreto  e  dagli  allegati  che  ne  costituiscono   parte
integrante. 
 
                               Art. 2 
omissis...
Art. 3
omissis...
Art. 4
omissis...
Art. 5
omissis...
Art. 6
omissis...
Art. 7
omissis...
Art. 8
omissis...
Art. 9
omissis...
Art. 10
omissis...
Art. 11
omissis...
                               Art. 12
omissis...
Art. 13
omissis... Art. 14
omissis...
Art. 15
omissis...
Art. 16
omissis...
Art. 17 Assistenza protesica 1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilita' funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilita' residue, nonche' alla promozione dell'autonomia dell'assistito. 2. Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, il codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilita', eventuali indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione. Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d'uso riportate nel nomenclatore. 3. Il nomenclatore contiene: a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1; b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato; c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B. 4. Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione e' prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali. 5. Qualora l'assistito, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessita' derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi allegati, con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito sulle sue caratteristiche e funzionalita' riabilitative-assistenziali. L'azienda sanitaria locale di competenza autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.
                               Art. 18 
 
 
        Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica 
 
  1. Hanno diritto  alle  prestazioni  di  assistenza  protesica  che
comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5  al
presente decreto gli assistiti di seguito  indicati,  in  connessione
alle menomazioni e disabilita' specificate: 
    a) le persone con invalidita' civile, di guerra e  per  servizio,
le persone con cecita' totale o parziale o ipovedenti gravi ai  sensi
della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui  all'art.
1, comma 2, della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  in  relazione  alle
menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche; 
    b) i minori di anni  18  che  necessitano  di  un  intervento  di
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  di  un'invalidita'   grave   e
permanente; 
    c) le persone di  cui  alla  lettera  a)  affette  da  gravissime
patologie evolutive o degenerative che hanno determinato  menomazioni
permanenti   insorte   in   epoca   successiva   al    riconoscimento
dell'invalidita', in relazione alle medesime  menomazioni,  accertate
dal medico specialista; 
    d) le persone che  hanno  presentato  istanza  di  riconoscimento
dell'invalidita'  cui  siano  state   accertate,   dalle   competenti
commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per  concorso  o
coesistenza, comportano  una  riduzione  della  capacita'  lavorativa
superiore  ad  un  terzo,  in  relazione  alle  suddette  menomazioni
risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma  7,  della  legge  15
ottobre 1990, n. 295; 
    e) le persone in attesa di accertamento  dell'invalidita'  per  i
quali il medico specialista  prescrittore  attesti  la  necessita'  e
urgenza di  una  protesi,  di  un'ortesi  o  di  un  ausilio  per  la
tempestiva attivazione di un  piano  riabilitativo-assistenziale,  in
relazione alle menomazioni certificate  ai  fini  del  riconoscimento
dell'invalidita'; 
    f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria  accreditata,
pubblica o privata, per le quali il medico  responsabile  dell'unita'
operativa  certifichi  la  presenza  di  una  menomazione   grave   e
permanente e la  necessita'  e  l'urgenza  dell'applicazione  di  una
protesi, di un'ortesi o di un ausilio  prima  della  dimissione,  per
l'attivazione    tempestiva    o    la    conduzione    del     piano
riabilitativo-assistenziale.  Contestualmente  alla  fornitura  della
protesi o  dell'ortesi  deve  essere  avviata  la  procedura  per  il
riconoscimento dell'invalidita'; 
    g) le persone  amputate  di  arto,  le  donne  con  malformazione
congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le  mammelle  o
della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento
di  mastectomia  e  le  persone  che  abbiano  subito  un  intervento
demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni; 
    h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato  7
al presente decreto, in relazione  alle  menomazioni  correlate  alla
malattia. 
  2. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e  temporanei  le  donne
con malformazione congenita  che  comporti  l'assenza  di  una  o  di
entrambe le mammelle o  della  sola  ghiandola  mammaria  ovvero  che
abbiano  subito  un  intervento  di  mastectomia,  le   persone   con
enucleazione del bulbo oculare. Le persone con  amputazione  di  arto
hanno  diritto  al  dispositivo   provvisorio   in   alternativa   al
dispositivo temporaneo. 
  3. Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie  locali
possono  fornire  dispositivi  di  serie   di   cui   all'elenco   2B
dell'allegato 5  alle  persone  con  grave  disabilita'  transitoria,
assistite in regime di ospedalizzazione  domiciliare,  di  dimissione
protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello
specialista, per un  periodo  massimo  di  60  giorni,  eventualmente
prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende  sanitarie
locali  abbiano  attivato  servizi   di   riutilizzo   dei   suddetti
dispositivi. 
  4. Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessita'
e  urgenza,  nel  corso  di  ricovero  presso   strutture   sanitarie
accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio  della
azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione
e' inoltrata dalla unita' operativa di ricovero all'azienda sanitaria
locale di residenza, che rilascia  l'autorizzazione  tempestivamente,
anche  per  via  telematica.  Limitatamente  ai  dispositivi  inclusi
nell'elenco 1 dell'allegato  5,  in  caso  di  silenzio  dell'azienda
sanitaria locale,  trascorsi  cinque  giorni  dal  ricevimento  della
prescrizione,  l'autorizzazione  si  intende  concessa.  In  caso  di
autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al  fornitore  e'
pari alla tariffa o al prezzo  fissati  dalla  regione  di  residenza
dell'assistito. 
  5. L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare la fornitura di  una
protesi di riserva per  le  persone  con  amputazione  di  arto.  Nei
confronti di altri soggetti per i quali la mancanza  del  dispositivo
impedisce lo  svolgimento  delle  attivita'  essenziali  della  vita,
l'azienda sanitaria locale e' tenuta a provvedere immediatamente alla
sua eventuale riparazione o sostituzione. 
  6. Agli invalidi del lavoro, i  dispositivi  dovuti  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
erogati  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul  lavoro  (Inail)  con  spesa  a  carico  dell'Istituto,
secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'Istituto stesso. 
  7. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in  vigore
in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate. 
  8. In casi  eccezionali,  per  i  soggetti  affetti  da  gravissime
disabilita',  le   aziende   sanitarie   locali   possono   garantire
l'erogazione di protesi, ortesi o  ausili  non  appartenenti  ad  una
delle tipologie riportate nel  nomenclatore  allegato,  nel  rispetto
delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee
guida. 
  9. I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in  proprieta'
all'assistito, fatta salva la facolta' delle regioni e delle province
autonome di  disciplinare  modalita'  di  cessione  in  comodato  dei
dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5  per
i quali le  regioni,  le  province  autonome  o  le  aziende  abbiano
attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito e'
responsabile della custodia  e  della  buona  tenuta  della  protesi,
dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico. 
  10. L'azienda sanitaria locale  autorizza  la  fornitura  di  nuovi
dispositivi inclusi nell'elenco 1  dell'allegato  5,  in  favore  dei
propri assistiti di eta' superiore a 18 anni, quando siano  trascorsi
i tempi  minimi  di  rinnovo  riportati,  per  ciascuna  classe,  nel
medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui
alle lettere a)  e  b)  e  con  le  procedure  ivi  indicate.  Per  i
dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo  si
applicano  le  previsioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b).  Per  i
dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore a 18  anni,  non
si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda  sanitaria  locale
autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati  in
base  ai  controlli   clinici   prescritti   e   secondo   il   piano
riabilitativo-assistenziale. La fornitura di nuovi  dispositivi  puo'
essere autorizzata nei casi di: 
    a) particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o modifica
dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata
relazione del medico  prescrittore  allegata  alla  prescrizione  che
attesti, con adeguata motivazione,  l'inadeguatezza  dell'ausilio  in
uso e la necessita' del rinnovo per il mantenimento  delle  autonomie
della persona nel suo contesto di vita; 
    b)  rottura  accidentale  o  usura,  non   attribuibili   all'uso
improprio del dispositivo, a grave incuria o  a  dolo,  cui  consegue
l'impossibilita' tecnica  o  la  non  convenienza  della  riparazione
ovvero  la  non  perfetta  funzionalita'  del  dispositivo  riparato,
valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici
di fiducia. 
                               Art. 19 
 
 
          Modalita' di erogazione dell'assistenza protesica 
 
  1. Le  modalita'  di  erogazione  dell'assistenza  protesica  e  di
individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.  

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Si veda la pagina GU65 18-03-2017 - Selezione per i  codici relativi alle categorie delle classi di nostro interesse.

 

[aggiornata il 29-03-2017]

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