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Normativa

Prescrizione SSN - Procedura fornitura

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Nel seguente articolo è descritta la procedura prevista dal Nomenclatore Tariffario DM. 332 del 27 agosto 1999.

Tale normativa prevede le seguenti fasi:

  1. Prescrizione secondo DM 332/99 da parte del medico prescrittore, medico specialista con codice regionale, che per l'assistito richiede - utilizzando la modulistica predisposta dalla propria Regione - gli ausili tecnici necessari. Sul modulo va indicato il codice ISO della categoria cui appartiene l'ausilio.
  2. Il medico consegna all'assistito la modulistica.
  3. L'assistito si rivolge ad una azienda convenzionata con il SSN per la richiesta del preventivo. L'azienda fornitrice, scelta dall'assistito, compila -possibilmente sulla modulistica utilizzata dal medico per la prescrizione, o su propria carta intestata- il proprio preventivo indicando i codici ISO utilizzati dal medico.
  4. L'azienda fornitrice riconsegna all'assistito la modulistica.
  5. EASY Labs Srl è azienda convenzionata su tutto il territorio nazionale.
    Il preventivo può essere richiesto via email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) allegando copia della prescrizione e quanto necessario per stilare un preventivo) o via fax allo 011.4308468, inviandoci copia della prescrizione.
  6. L'assistito consegna all'Ufficio Protesico della propria ASL di residenza, la modulistica, con il preventivo, per la richiesta dell'Autorizzazione alla fornitura.
  7. L'ASL rilascia l'autorizzazione apponendo sulla modulistica numero di protocollo e data dall'Autorizzazione (sarà cura dell'Assistito ritornare all'ASL per ritirare la modulistica con l'Autorizzazione).
  8. L'assistito informa l'Azienda fornitrice dell'avvenuta autorizzazione e comunica gli estremi della stessa. Inviate via fax o via email copia della prescrizione e gli estremi completi dell'Asl e vostri per la fatturazione (ragione sociale, indirizzo completo, partita Iva/codice fiscale, numero telefonico: vostri e dell'ufficio protesico dell'ASL preposto all'autorizzazione).
    Eventuale copia dell'avvenuto bonifico della quota a Vs carico.
  9. L'Azienda fornitrice entro i termini indicati dal Nomenclatore Tariffario consegna all'assistito, direttamente o via corriere, il materiale richiesto dal medico ed autorizzato dall'ASL.
  10. Contestualmente alla fornitura l'assistito, o chi per lui, firma la prescrizione per ricevuta ed accettazione, apponendo anche la data del ricevimento dell'ausilio.
    La prescrizione rimane nelle mani dell'assistito.
  11. L'assistito ha 20 giorni (per legge) per recarsi dal medico prescrittore per la fase di collaudo, consistente nella verifica della rispondenza del materiale consegnato dall'Azienda fornitrice all'assistito e nell'apposizione della propria firma e data sulla modulistica della prescrizione.
  12. L'assistito consegna all'Azienda fornitrice la modulistica originale completa in tutte le sue parti: richiesta del medico, preventivo, autorizzazione, firma per ricevuta ed accettazione, collaudo.
    Chiediamo ai nostri clienti di consegnarci la documentazione o personalmente o inviandocela con raccomandata con ricevuta di ritorno. Superati i 20 giorni dalla fornitura la legge prevede che se l'assistito non ci avesse fatto pervenire la prescrizione con il collaudo, possiamo emettere fattura nei confronti dell'assistito per l'intero importo della fornitura.
  13. L'Azienda fornitrice provvede ad emettere fattura nei confronti dell'ASL, e dell'assistito se quest'ultimo avesse dovuto pagare una integrazione.

NT - Nomenclatore Tariffario DM 332/99 (estratto)

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AVVERTENZA: Il DDL 332/99 cosiddetto Nomenclatore Tariffario, di seguito riportato, è stato superato dal DPCM del 12 gennaio 2017 pubblicato il 18-03-2017 sulla GU 65 supplemento 15 noto come LEA. 

Pertanto vi consigliamo di far riferimento ai LEA non al "vecchio " e superato NT del 1999. 

DM 27-8-99 n 332 GU 279-99 n 176/L

MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1999, n. 332.
Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.

ADOTTA il seguente regolamento
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La Legge 28 febbraio 1997, n. 30

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Legge 28 febbraio 1997, n. 30
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997." (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997)

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La detraibilità delle spese per i sussidi

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La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).

Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario.

La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l'applicazione della franchigia prevista per altre situazioni e prodotti. Un esempio:
Supponiamo che per acquistare un computer si sia sostenuta una spesa pari a 2.000 euro, ipotizziamo che in quell'anno si debba allo Stato un'imposta sul reddito pari a 3.000 euro. Si potrà sottrarre da questa cifra un importo pari al 19% di 2.000 euro, quindi 400 euro.

Quale documentazione è necessaria?
Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi 2005 (Modello 730/2006) prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:
• certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
• fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2.840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF. Per la detraibilità di queste spese sanitariesostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
• i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
• i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Questa agevolazione - diversamente da quella prevista per l'IVA - spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all'articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.
Si rileva, inoltre, che la documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella prevista per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (4%) all'atto di acquisto o di importazione degli stessi prodotti.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

La normativa sui diritti del disabile

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Di seguito riportiamo il testo integrale della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

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